Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Falsa testimonianza) - 1. Chiunque, deponendo come testimone davanti alla Corte, afferma il falso o nega il vero ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato è punito con la reclusione da due a sei anni.