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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.025. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2011  [ apri ]
22.025.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (False informazioni al procuratore generale presso la Corte) - 1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale per reati per cui procede la Corte, richiesto dal procuratore generale presso la Corte medesima di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa in relazione ai fatti sui quali viene sentito è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 371-bis, commi secondo e terzo, del codice penale.