Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Calunnia) - 1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta alla Corte, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.