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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.024. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2011  [ apri ]
22.024.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Calunnia) - 1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta alla Corte, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.