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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.021. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2011  [ apri ]
22.021.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte). - 1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 321 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale si applicano anche ai giudici, al procuratore generale, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte e della procura della Corte medesima, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o degli agenti della Corte stessa, nonché ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del citato Trattato istitutivo della Corte.