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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.018. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2011  [ apri ]
22.018.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Intralcio alla giustizia) - 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla Corte, ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al procuratore generale presso la Corte o al difensore nel corso dell'attività investigativa, ovvero alla persona chiamata a svolgere attività di perito, di consulente tecnico o di interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dagli articoli 41 e 42, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte della metà.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche qualora l'offerta o la promessa sia accettata ma la falsità non sia commessa.
3. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.