stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.015. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2011  [ apri ]
22.015.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Dispersione dei beni culturali). - 1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale, usa ovvero esporta, rimuove o trasferisce beni culturali fuori dai territori occupati è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
2. Chiunque omette le misure necessarie per impedire l'esportazione di beni culturali dai territori occupati ovvero il sequestro e la restituzione dei beni importati dai medesimi territori è punito con la reclusione da tre a sette anni.
3. Chiunque illecitamente si appropria, saccheggia o commette atti di vandalismo su beni culturali protetti dalle norme di diritto internazionale è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
4. I reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la stessa pena se commessi sul territorio italiano ovvero su un altro territorio non occupato.