stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.010. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2011  [ apri ]
19.010.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis - (Impossibilità di esecuzione della sentenza). - 1. Se, in qualsiasi momento successivo alla decisione di dare esecuzione alla sentenza, risulta impossibile l'esecuzione della pena, il Ministro della giustizia ne informa senza ritardo la Corte.