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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.100. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2011  [ apri ]
15.100.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.

1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto stabilito nello statuto.
2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede preliminarmente il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma la richiesta, unitamente ad una copia della sentenza e della traduzione in lingua italiana della medesima, con gli atti che vi sono allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla Corte di Appello.
3. La sentenza della Corte penale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

4. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.
5. All'esito del procedimento di riconoscimento, il Ministro della giustizia comunica alla Corte senza ritardo se la designazione è stata accettata ed in caso positivo trasmette per l'esecuzione al procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 delle Regole di procedura e prova della Corte penale internazionale unitamente alla traduzione in lingua italiana.

La Commissione
15.100.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.

1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto stabilito nello statuto.
2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede preliminarmente il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi sono allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla Corte di Appello.
3. La sentenza della Corte penale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

4. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.
5. All'esito del procedimento di riconoscimento, il Ministro della giustizia comunica alla Corte senza ritardo se la designazione è stata accettata ed in caso positivo trasmette per l'esecuzione al procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 delle Regole di procedura e prova della Corte penale internazionale unitamente alla traduzione in lingua italiana.

La Commissione