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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.010. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2011  [ apri ]
13.010.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis - (Arresto da parte della polizia giudiziaria) - 1. Nei casi di urgenza la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona nei confronti della quale la Corte ha formulato domanda ai sensi degli articoli 58, paragrafo 5, 59, paragrafo 1, e 92 dello Statuto, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13 della presente legge. La stessa polizia provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
2. L'organo di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto della persona ricercata la pone immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto ovvero di un magistrato della corte stessa da questi delegato, mediante trasmissione del relativo verbale, informandone senza ritardo il Ministro della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte che ne ha fatto richiesta l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione degli atti e della documentazione occorrente.
4. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato il presidente della corte di appello ovvero un magistrato della corte stessa da questi delegato, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, convalida l'arresto con ordinanza, disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.
5. La misura cautelare coercitiva di cui al comma 4 del presente articolo cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma, entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione, non provvede ai sensi dell'articolo 13.
6. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro della giustizia.