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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.010. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2011  [ apri ]
1.010.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis - 1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «Statuto», lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998;
b) per «cooperazione con la Corte penale internazionale», la cooperazione internazionale e l'assistenza giudiziaria, previste nel capitolo IX dello Statuto, nonché l'esecuzione dei provvedimenti emessi dalla Corte penale internazionale, prevista nel capitolo X dello Statuto;
c) per «Corte», ove non diversamente stabilito, la Corte penale internazionale istituita con lo Statuto;
d) per «regolamento di procedura e prova», il testo delle regole procedurali e di ammissibilità delle prove adottato dall'Assemblea degli Stati parte ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto.