Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Collaborazione in materia di protezione di vittime, testimoni e loro congiunti) - 1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste di collaborazione che la Corte formula ai sensi dell'articolo 68 dello Statuto per la protezione di vittime, testimoni e loro congiunti, trasmettendo le stesse al Ministro dell'interno.
2. Nei confronti delle persone indicate al comma 1 si applicano le misure di protezione e di assistenza previste dalla legge.