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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.027. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2011  [ apri ]
22.027.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Frode processuale) - 1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale per reati per cui procede la Corte, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, muta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone è punito, qualora il fatto non sia previsto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.