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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.016. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2011  [ apri ]
22.016.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Mercenari). - 1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non è né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate di una delle parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle Forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a sette anni.
2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa a un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non è né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate dello Stato né essere stato inviato in missione militare ufficiale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a otto anni.
3. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti dai commi 1 e 2 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a quattordici anni.
4. Non è punibile chi ha commesso i fatti previsti dal presente articolo con l'approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.
5. Tutte le regole relative al diritto internazionale dei conflitti armati sono applicabili, in quanto compatibili, ai mercenari, ai quali sono equiparati coloro che rivestono funzioni militari o paramilitari nel quadro di un conflitto armato.