Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Danni ambientali). - 1. Chiunque lancia un attacco nella consapevolezza che avrà come effetto collaterale diffusi, gravi e durevoli danni all'ambiente, manifestamente sproporzionati rispetto al diretto e concreto vantaggio militare atteso, è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
2. Se l'attacco determina la distruzione del patrimonio biologico di un ecosistema, l'avvelenamento non temporaneo dell'atmosfera o delle risorse idriche ovvero una catastrofe ecologica si applica la reclusione da dieci a diciotto anni.