Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Diniego del giusto processo). - 1. Chiunque priva una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali del diritto a un giusto e regolare processo, negandole le garanzie previste dalla legge e dalle convenzioni internazionali applicabili, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.