Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Arruolamento forzato). - 1. Chiunque costringe una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali a prendere parte alle operazioni militari contro il proprio Paese o contro le sue Forze armate ovvero comunque la costringe a prestare servizio nelle Forze armate di una parte avversa è punito con la reclusione da sette a dieci anni.