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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.011. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2011  [ apri ]
22.011.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Tortura). - 1. Chiunque procura a una persona di cui ha il controllo o la custodia gravi dolori o sofferenze fisiche o psichiche è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Non si considerano tortura i dolori e le sofferenze derivanti esclusivamente dalla legittima detenzione in quanto tale o che sono ad essa inscindibilmente connessi.