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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.010. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/06/2011  [ apri ]
12.010.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. (Principio di specialità. Estensione della consegna. Consegna successiva). - 1. La consegna dell'imputato alla Corte e l'estensione della consegna già concessa sono subordinate alla condizione che, per un fatto anteriore alla consegna stessa e diverso da quello per il quale essa è stata concessa o estesa, la persona non sia sottoposta a procedimento né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza da parte della Corte.
2. Il Ministro della giustizia può richiedere alla Corte che la persona consegnata o trasferita in uno Stato estero per l'esecuzione della pena non sia sottoposta a procedimento o a restrizione della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale la consegna stessa è stata concessa o estesa.
3. La persona condannata, nei cui confronti viene data esecuzione, nel territorio dello Stato italiano, a una pena detentiva per una sentenza pronunciata dalla Corte, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, salvo che vi sia il consenso della stessa Corte.
4. Qualora, a carico della persona nei cui confronti viene data esecuzione, nel territorio dello Stato italiano, a una pena detentiva per una sentenza pronunciata dalla Corte, debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale, il Ministro della giustizia, a richiesta dell'autorità giudiziaria, acquisisce il consenso della Corte.
5. La persona indicata al comma 1 non può essere estradata verso uno Stato estero senza il consenso della Corte. Qualora uno Stato estero abbia richiesto l'estradizione di tale persona il Ministro della giustizia acquisisce il consenso della Corte.
6. In caso di nuova richiesta di consegna, presentata dopo la consegna della persona e avente ad oggetto un fatto diverso da quello per il quale la consegna è già stata disposta, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 94 dello Statuto.
7. Non si fa luogo a giudizio davanti alla corte di appello di Roma se la persona consegnata ha espresso il proprio consenso all'estensione della consegna.
8. In caso di richiesta di estradizione, presentata dopo la consegna della persona alla Corte e il trasferimento della stessa allo Stato estero di esecuzione della pena, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 710 del codice di procedura penale. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza della corte di appello di Roma, ne trasmette copia alla Corte.