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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.400. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1415-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/07/2010  [ apri ]
1.400.
approvato

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera a) sostituire il capoverso 1 con il seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) sussistono gravi indizi di reato;
b) le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;
c) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.»;
b) alla lettera c), capoverso 2, terzo periodo, sostituire il periodo: «le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati» con il seguente: «l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.»;
c) alla lettera d), sostituire il capoverso 3, con il seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i trenta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tuttavia, quando dalle indagini emerge che le operazioni di cui al comma 1 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede, e sono scaduti i termini indicati nel presente comma, il pubblico ministero può richiedere al tribunale ulteriori proroghe per periodi successivi di quindici giorni.»;
d) alla lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis;
e) alla lettera d), capoverso 3-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:
«3-ter. Quando le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui ai commi procedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato.»;

f) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di cui al comma 3-ter, l'autorizzazione è data quando sussistano sufficienti indizi e l'acquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole:, di immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso g), secondo comma, sopprimere le parole:, le immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso h), sopprimere le parole:, di immagini mediante riprese visive.

1.400.

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera a) sostituire il capoverso 1 con il seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) sussistono gravi indizi di reato;
b) le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;
c) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.»;
b) alla lettera c), capoverso 2, terzo periodo, sostituire il periodo: «le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati» con il seguente: «l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.»;
c) alla lettera d), sostituire il capoverso 3, con il seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i trenta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tuttavia, quando dalle indagini emerge che le operazioni di cui al comma 1 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede, e sono scaduti i termini indicati nel presente comma, il pubblico ministero può richiedere al tribunale ulteriori proroghe per periodi successivi di quindici giorni.»;
d) alla lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis;
e) alla lettera d), capoverso 3-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:
«3-ter. Quando le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui ai commi procedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato.»;
f) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di cui al comma 3-ter, l'autorizzazione è data quando sussistano sufficienti indizi e l'acquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole:, di immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso g), secondo comma, sopprimere le parole:, le immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso h), sopprimere le parole:, di immagini mediante riprese visive.