stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.800. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1415-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/07/2010  [ apri ]
1.800.
approvato

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 10, capoverso Art. 266, è aggiunto in fine il seguente comma
:
«2-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 329-bis, la documentazione e gli atti relativi alle operazioni indicate nel presente articolo sono sempre coperti dal segreto fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-ter. Tuttavia, qualora essi siano utilizzati nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 268-bis, si applica l'articolo 329».

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso;

Conseguentemente, al comma 12, capoverso 6-bis, dopo le parole: attinenti al procedimento, aggiungere le seguenti:, tranne che nei casi di cui all'articolo 268-bis,.

Conseguentemente, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
12-bis. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«268-bis. (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). 1. Il pubblico ministero, quando deve presentare al giudice una richiesta di misura cautelare basata sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini. La trascrizione è eseguita, anche per riassunto, dalla polizia giudiziaria o dal consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 359. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi e i dati comunque idonei a identificare soggetti estranei alle indagini siano espunti dalla trascrizione delle conversazioni.
2. Il giudice provvede sulla richiesta indicando le conversazioni rilevanti ai fini della decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1. Dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, commi 6 e 8, in quanto compatibili.
3. Il pubblico ministero, quando adotta uno dei provvedimenti indicati negli articoli 244 e seguenti, basato sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 4. Il giudice e il pubblico ministero, quando provvedono ai sensi del presente articolo, possono disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto se il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte.».

Conseguentemente, dopo il comma 12-bis, è inserito il seguente:
12-ter. Dopo l'articolo 268-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«268-ter. (Ascolto e acquisizione delle conversazioni dopo la conclusione delle indagini preliminari). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, e può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.
2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. 3. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, comma 3.».

Il Governo