Al comma 11, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le operazioni previste dall'articolo 266 possono essere nuovamente disposte nel corso delle indagini, anche dopo il deposito di cui al comma 4 dell'articolo 268, e secondo le modalità previste dal presente articolo, quando, da altre risultanze di indagine diverse dalle intercettazioni effettuate, emerge la sussistenza dei medesimi elementi che consentono l'effettuazione delle operazioni stesse.