stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.42. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1415-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/07/2010  [ apri ]
1.42.

Al comma 10, capoverso Art. 266, al comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 266-ter. - (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1 lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.