Sostituire il comma 39 con il seguente:
39. Le disposizioni della presente legge non si applicano in nessun caso ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano a trovare applicazione fino al termine del procedimento le disposizioni precedentemente vigenti. Di conseguenza, il comma 42 è soppresso.
Conseguentemente, sopprimere i commi 40, 41 e 42.