Al comma 27, lettera c), capoverso Art. 616-bis, secondo comma dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) quando il soggetto ritenga utile conservare la documentazione relativa alle riprese o registrazioni di cui al primo comma per l'eventualità della loro utilizzazione nelle situazioni di cui alle precedenti lettere o per altra finalità, anche privata, socialmente apprezzabile.