Al comma 10, capoverso Art. 266, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nelle stesse situazioni di cui alla prima parte del precedente capoverso il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, può disporre l'intercettazione di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni per non oltre quindici giorni.