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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.152. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1415-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/07/2010  [ apri ]
1.152.

Al comma 10, capoverso, comma 2, sopprimere le parole: solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Se queste avvengano in uno dei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede o che dall'intercettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1.