All'emendamento 1.800 aggiungere la seguente parte consequenziale:
Conseguentemente al comma 28, capoverso articolo 25-undecies, comma 2, dopo le parole: 684 del codice penale aggiungere le seguenti: relativamente alle intercettazioni ritenute irrilevanti dal pubblico ministero o dal giudice e inserite nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale.