All'emendamento 1.400, lettera f), alla lettera h-bis), sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:
5-bis. Nel corso delle indagini preliminari i dati relativi al traffico telefonico, necessari all'accertamento del reato, sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.