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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.1.400.11. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1415-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/07/2010  [ apri ]
0.1.400.11.

Sostituire la lettera f), con la seguente:
f)
dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero vi procede direttamente ai sensi dell'articolo 256, per qualunque ipotesi di reato e senza necessità di autorizzazione del giudice. L'acquisizione dei dati può essere delegata soltanto ad ufficiali di polizia giudiziaria espressamente indicati nel provvedimento del pubblico ministero e non può essere oggetto di incarico attribuito a consulente tecnico.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

em. 1.400.