All'emendamento 1.800, all'articolo 1, comma 10, al conseguentemente, capoverso 268-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Il giudice o il pubblico ministero, quando provvedono ai sensi del presente articolo possono disporre, con decreto motivato, l'obbligo del segreto nei casi previsti dall'articolo 329, comma 3, o quando il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte.