stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.950. in Assemblea riferita al C. 1415-C

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/10/2011  [ apri ]
1.950.

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5.

Conseguentemente, al medesimo comma:
medesimo capoverso, medesima lettera, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:
Per i siti informatici diversi da quelli previsti nel periodo precedente, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, il quale agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, che non è valida se inoltrata con mezzi per cui non sia possibile verificarne l'effettiva ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica quei contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un terzo contenuto principale. Qualora ragioni tecniche ostino alla pubblicazione di una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all'autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui fa riferimento;
lettera d):
sostituire le parole:
siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma con le seguenti: contenuti diffusi sulla rete internet, e sesto comma;

sostituire le parole: siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma con le seguenti: i contenuti diffusi sulla rete internet, quinto e sesto comma;
lettera e), capoverso, sostituire le parole: o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, con le seguenti: o il soggetto che ha pubblicato i contenuti sulla rete internet;
dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f)
il sesto comma è sostituito dal seguente:
«La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per i contenuti diffusi sulla rete internet, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 5 e purché la gestione del sito internet non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito internet gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere comunicazioni e richieste di rettifica».