Al comma 10, lettera f), sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:
«5-bis. Nel corso delle indagini preliminari, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 266, i dati relativi al traffico telefonico, necessari all'accertamento del reato, sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».