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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.630. in Assemblea riferita al C. 1415-C

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/10/2011  [ apri ]
1.630.

Al comma 10, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con i seguenti:
«3-bis. In deroga a quanto disposto dal presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.
3-bis.1. Nei casi di cui al comma 3-bis, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 3-bis. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.
3-bis.2. Negli stessi casi di cui al comma 3-bis il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».

ident. 1.643.