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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.44. in Assemblea riferita al C. 1415-C

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/10/2011  [ apri ]
1.44.

Al comma 9, capoverso «Art. 266», comma 1, alinea, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 266-ter. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.».