Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. È vietata in ogni caso la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il Tribunale in ogni caso dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.