Al comma 2, capoverso, aggiungere il seguente periodo:
«È altresì vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».