Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: e-bis) dopo l'articolo 685-bis è inserito il seguente: Art. 685-ter (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). I soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da 500 a 1.032 euro.