Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis.
All'articolo 103 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati;
b) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis- - Ferma l'eventuale responsabilità penale costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzo delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5.