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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1415

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/02/2009  [ apri ]
10.02.
approvato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.». (Introduzione dell'articolo 329-bis in relazione all'obbligo del segreto per le intercettazioni). «Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è introdotto il seguente:
"Art. 329-bis. Obbligo del segreto per le intercettazioni. 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari"».

ident. 10.010.