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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.3.600.42. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1415

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2009  [ apri ]
0.3.600.42.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è motivo, fondato su elementi specificamente indicati nel provvedimento, di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

em. 3.600.