Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è motivo, fondato su elementi specificamente indicati nel provvedimento, di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.