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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.3.600.40. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1415

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2009  [ apri ]
0.3.600.40.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive.

Conseguentemente, dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 266-ter (Riprese visive). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.
2. Fuori dei casi di cui ai comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».

em. 3.600.