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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.3.600.21. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1415

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2009  [ apri ]
0.3.600.21.

Al comma 1, sopprimere le parole:, di immagini mediante riprese visive, e sostituire il comma 2 con il seguente: Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche a mezzo di riprese visive. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione o la videoregistrazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Le operazioni di ripresa visiva di comportamenti non comunicativi nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soggiacciono alle condizioni previste dal periodo precedente.

em. 3.600.