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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.3.600.20. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1415

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2009  [ apri ]
0.3.600.20.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazione tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

em. 3.600.
ident. 0.3.600.72.