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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.3.600.100. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1415

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2009  [ apri ]
0.3.600.100.

All'articolo 3 aggiungere il seguente:
3. L'intercettazione di conversazione o comunicazione telefoniche, di altre forme di comunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamene alle utenze ovvero di luoghi, nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.

em. 3.600.