Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».