Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) All'articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pubblicazione di intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.