All'articolo 4, capoverso articolo 267 del codice di procedura penale, comma 1, alla lettera e), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Ulteriori proroghe delle intercettazioni, per periodi di quindici giorni, possono essere autorizzate dal giudice qualora siano emersi nuovi elementi specificatamente indicati nel provvedimento di proroga, oltre agli elementi di cui al comma 1.