Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I provvedimenti di proroga sono emessi con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile quando permangono i presupposti indicati al comma 1. Decorso l'ultimo termine, non è consentito disporre nuove intercettazioni in relazione al medesimo fatto di reato, se pur diversamente qualificato.