Il comma 2, è sostituito dal seguente:
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazione tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.