Al comma 1, capoverso, comma 2, aggiungere il seguente periodo: Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.