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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.3.600.41. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1415

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2009  [ apri ]
0.3.600.41.

Al comma 1, capoverso, comma 2, aggiungere il seguente periodo: Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

em. 3.600.